AL FINE DI RAFFORZARE la fiducia dei cittadini nell'istituzione giudiziaria, la riforma costituzionale del 25 luglio 2008 ha consentito il deferimento diretto al Consiglio superiore della magistratura da parte delle parti in giudizio. Da oltre 5 anni, ogni parte in giudizio ha così la possibilità di adire il Consiglio durante un procedimento giudiziario che lo riguardi e quando è probabile che sia stato commesso un illecito disciplinare da parte di un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni.
Il ricorso non può essere diretto contro il magistrato giudicante o della procura, che resta adito o incaricato del procedimento; non può essere presentato dopo la scadenza del termine di un anno successivo alla decisione irrevocabile di chiusura del procedimento. Deve contenere l'indicazione dettagliata dei fatti e delle obiezioni addotte, e deve essere firmato dalla parte in giudizio con l'indicazione della sua identità, del suo indirizzo nonché degli elementi che consentano di identificare il procedimento in questione.
Se il ricorso è ritenuto ammissibile, il deferimento al Consiglio superiore non costituisce motivo di ricusazione del magistrato. Il presidente della commissione per l'ammissione dei ricorsi può respingere i ricorsi manifestamente infondati o manifestamente inammissibili.
Quando la commissione per l'ammissione dei ricorsi dichiara ammissibile il ricorso, ne informa il magistrato chiamato in causa. La commissione per l'ammissione dei ricorsi chiede al primo presidente della Corte d'appello, o al procuratore generale presso la corte da cui dipende il magistrato chiamato in causa, le sue osservazioni e ogni elemento utile di informazione. Il presidente della Corte interessato invita il magistrato a trasmettergli le sue osservazioni. Entro due mesi dalla richiesta fattagli dalla commissione per l'ammissione dei ricorsi, invia tutte queste informazioni e osservazioni al CSM, nonché al guardasigilli, Ministro della giustizia. La commissione per l'ammissione dei ricorsi può sentire il magistrato chiamato in causa e, se del caso, la parte in giudizio che ha presentato la richiesta.
Quando ritiene che i fatti possano ricevere una qualificazione disciplinare, la commissione per l'ammissione dei ricorsi rimette l'esame del ricorso al consiglio di disciplina dei magistrati giudicanti o alla sezione del Consiglio superiore competente per la disciplina dei magistrati della procura.
Il rigetto del ricorso, o l'avvio di un procedimento disciplinare, viene notificato al magistrato oggetto del ricorso, alla parte in giudizio, al presidente della Corte e al guardasigilli, Ministro della giustizia. La decisione di rigetto non è impugnabile.
La presentazione della domanda di ricorso
Quando ritenete che il comportamento adottato dal magistrato possa ricevere una qualificazione disciplinare, è possibile adire il Consiglio superiore della magistratura. Questa possibilità che vi viene offerta permette di contestare tale comportamento. Non si tratta di un nuovo mezzo di ricorso. Non vi consente, pertanto, di contestare le decisioni giurisdizionali stesse. Per poter essere esaminata, la vostra domanda di ricorso deve soddisfare le seguenti condizioni:
- dovete essere interessato/a dal procedimento
- il magistrato non deve più essere investito di tale procedimento
- la vostra domanda di ricorso deve essere presentata prima della scadenza del termine di un anno successivo alla decisione irrevocabile di chiusura del procedimento.
La domanda di ricorso deve contenere imperativamente:
- data, nome e cognome e il vostro indirizzo, qualsiasi domanda di ricorso anonima sarà respinta
- gli elementi che consentano di identificare il procedimento che vi vede coinvolti
- l'indicazione dettagliata dei fatti e delle obiezioni addotte nei confronti del magistrato
- la vostra firma
Devete imperativamente formulare la vostra domanda di ricorso per iscritto, da inviare unicamente per posta a Conseil supérieur de la magistrature, 21, boulevard Haussmann 75009 Parigi.
Quando la vostra domanda di ricorso sarà registrata presso la segreteria del Consiglio, riceverete un avviso di ricevimento con i riferimenti del vostro caso. Il vostro caso verrà quindi esaminato:
- da una commissione per l'ammissione dei ricorsi composta da quattro membri della sezione giudicante o della sezione della procura, o
- dal presidente della commissione nel caso di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
Se le condizioni di ammissibilità non sono soddisfatte, il presidente della Commissione per l'ammissione dei ricorsi lo respinge e ve lo comunica con decisione non impugnabile. Se il vostro ricorso è dichiarato ammissibile, la Commissione lo esamina.
Esame del merito della domanda di ricorso
Questa fase serve per ottenere maggiori informazioni sui fatti che hanno dato origine alla domanda di ricorso. Se la vostra domanda è dichiarata ammissibile, la commissione per l'ammissione dei ricorsi
- informa il magistrato chiamato in causa,
- sollecita il presidente della Corte da cui dipende il magistrato per ottenere le sue osservazioni e gli elementi utili di informazione,
- se lo desidera, la commissione può sentire il magistrato chiamato in causa nonché voi stessi
- pronuncia la sua decisione
Se ritiene che la vostra domanda di ricorso non sia giustificata, la Commissione per l'ammissione dei ricorsi pronuncia una decisione di rigetto che non è impugnabile.
Se la Commissione per l'ammissione dei ricorsi ritiene che i fatti possano ricevere una qualificazione disciplinare, rimette l'esame del vostro ricorso al consiglio di disciplina dei magistrati giudicanti o alla sezione del Consiglio superiore competente per la disciplina dei magistrati della procura.
Tale decisione sarà notificata a voi nonché al magistrato interessato, al presidente della Corte e al guardasigilli.
Le commissioni per l'ammissione dei ricorsi
In ciascuna delle due sezioni del Consiglio possono essere costituite una o più commissioni per l'ammissione dei ricorsi (CAR). A partire dal luglio 2011, il numero di ricorsi contro i magistrati giudicanti ha portato il presidente della sezione, competente per questi ultimi, a costituire due CAR. Se da allora il numero delle domande di ricorso è diminuito, il presidente della sezione competente per i magistrati giudicanti ha deciso di mantenere le due CAR al fine di:
- Favorire una maggiore flessibilità e velocità nel trattamento dei ricorsi;
- Evitare che, a causa delle regole di espulsione, il filtro della CAR non possa essere esercitato.
Queste commissioni sono composte, per ciascuna delle sezioni, da quattro membri del consiglio: due magistrati e due personalità qualificate. Il quorum per le deliberazioni valide è fissato in 3 su 4. I membri delle CAR sono nominati ogni anno dal presidente della sezione.
Occorre precisare che il testo non prevede alcun meccanismo particolare quando il ricorso della parte in giudizio è rivolta indifferentemente ai magistrati giudicanti e della procura. Tali ricorsi vengono poi suddivisi ed esaminati da ciascuna delle CAR competenti e si pronunciano le decisioni, sottoscritte da ciascuno dei presidenti delle commissioni che hanno proceduto al loro esame. Vi sono quindi ricorsi “misti” ma non, in senso stretto, commissioni “miste”.
SCHEMA DI TRATTAMENTO DI UN RICORSO ISCRIZIONE DEL RICORSO ESAME DELL’AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO RICORSO DICHIARATO AMMISSIBILE INFORMAZIONE DEL MAGISTRATO RICHIESTA DI INFORMAZIONI INDIRIZZATA AL PRESIDENTE DELLA CORTE INVIOE ALLA CAR ENTRO UN TERMINE DI 2 MESI NUOVO ESAME DEL RICORSO RIFIUTO DEL RICORSO NOTIFICA DELLA DECISIONE AL RICORRENTE E AL MAGISTRATO + PARERE AL GUARDASIGILLI E AL PRESIDENTE DELLA CORTE |
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RICORSO MANIFESTAMENTE INFONDATO E/O MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE (POTERI DEL PRESIDENTE) RIFIUTO RIFIUTO DEL RICORSO |
RICORSO INAMMISSIBILE RIFIUTO INVITO DEL MAGISTRATO A PRESENTARE LE SUE OSSERVAZIONI
AUDIZIONE DEL MAGISTRATO (ED EVENTUALMENTE DEL RICORRENTE) RINVIO DINANZI ALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM |
FOCUS
Uno sguardo esterno sull'attività delle CAR
"Il CSM mostra una grandissima pedagogia nei confronti delle parti in giudizio. Quando questi ultimi non rispettano le condizioni di base del deferimento, viene loro inviata una lettera affinché possano regolarizzare il loro ricorso (ad esempio se la richiesta non include l'indirizzo della parte in giudizio o se non è stata inviata per lettera al CSM; non sono ammesse richieste effettuate tramite email...). Allo stesso modo, il CSM si dimostra paziente con alcuni ricorrenti che lo adiscono più volte all'anno, se non addirittura più volte nello stesso mese [...]".Estratti dello studio di Olga Mamoudy pubblicato nel rapporto di attività del CSM per l'anno 2015 1.
1. Olga Mamoudy è docente di diritto pubblico presso l'Università di Paris Sud XI (facoltà Jean-Monnet).
La formalizzazione del procedimento dinanzi alle CAR
I testi che disciplinano il funzionamento quotidiano delle CAR, essendo sommari o molto generali, questi ultimi, nel corso degli anni, hanno fissato alcuni principi e risposto in modo pretorio ad alcune domande.
I punti acquisiti
Esiste un doppio principio di impenetrabilità: da una parte, i membri della CAR non hanno accesso al fascicolo amministrativo del magistrato interessato dal ricorso di una parte in giudizio; dall'altra parte, il lavoro delle CAR non viene mai portato a conoscenza degli altri membri del CSM nell'esercizio della loro missione concernente le nomine.
Nel silenzio dei testi, il precedente mandato è stato portato a definire regole di funzionamento che sono state adottate dalle commissioni per l'ammissione dei ricorsi nelle loro nuove composizioni.
Quando un ricorso è stato dichiarato ammissibile, non può aver luogo alcun rinvio dinanzi alla sezione disciplinare prima che sia stato sentito il magistrato interessato. Egli ha quindi accesso all'intero fascicolo e può essere assistito da qualsiasi consulente di sua scelta (avvocato, collega, rappresentante sindacale...). Quest'ultimo è così informato della data in cui la commissione pronuncia la sua decisione. Tale audizionie è oggetto di un verbale riletto e sottoscritto dal magistrato sentito.
Il ricorrente, non avendo lo statuto di parte nel procedimento, riceve solo comunicazione della decisione definitiva della CAR (motivata solo in caso di rigetto), che a sua volta non può essere impugnata.
La pratica delle CAR dell'attuale mandato
Resta aperta la questione dei poteri di indagine o di perfezionamento delle richieste delle CAR.
Visti i testi in vigore, sembra giuridicamente delicato per i loro membri prendere iniziative, anche suggerendo al ricorrente di completare il proprio fascicolo. Tuttavia, per fare solo questo esempio, occorre sapere che le CAR non hanno accesso ai vari canali nazionali per l'iscrizione delle cause civili o penali, le quali consentono di conoscere lo stato di avanzamento di un procedimento giudiziario e gli atti avvenuti durante la sua iscrizione.
Si è sollevata anche la questione degli atti tutelati dal segreto istruttorio, trasmessi a sostegno di un ricorso, e della possibilità per l'imputato dinanzi a una sezione disciplinare di fornire tali atti a difesa. Il Consiglio di Stato ha, tuttavia, ritenuto che un pubblico ufficiale perseguito disciplinarmente possa, nell'ambito della propria difesa, produrre atti coperti dal segreto cui è tenuto.
Esiste sempre un vuoto giuridico in caso di parità di voti nell'ammissibilità di un ricorso. Naturalmente, se dopo la decisione di ammissibilità (e, quindi, sentito il magistrato interessato, raccolto le osservazioni del suo presidente della corte, ecc.), la CAR si trovasse in parità di voti, la sezione disciplinare sarà comunque adita (in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 18 della legge organica del 5 febbraio 1994). Se invece, prima della decisione di ammissibilità, i quattro membri della CAR competente sono in parità di voti (2 contro 2), nulla è previsto. Le CAR hanno pertanto deciso preliminarmente di applicare alle deliberazioni relative alla dichiarazione di ammissibilità dei ricorsi la stessa soluzione prevista per le deliberazioni sul rinvio.
Infine, i testi applicabili non prevedono supplenze per la presidenza delle CAR. Naturalmente, se in sede il presidente di una delle CAR non può presiedere, il fascicolo può essere sottoposto all'altra commissione. Ciò solleva, tuttavia, la questione della supplenza che pone, in pratica, più difficoltà giuridiche di quelle che ne risolve, di modo che le CAR non vi fanno più ricorso.
FOCUS
I ricorsi delle parti in giudizio relative all'archiviazione
La caratteristica dominante dei ricorsi nei confronti di un membro della procura è che spesso mettono in discussione la sua presunta inerzia di fronte a situazioni che gli autori hanno portato alla sua attenzione e che, a loro avviso, giustificano azioni penale contro terzi. La maggior parte dei ricorsi alla CAR competente per i magistrati della procura (39% nel 2015) contesta pertanto la fondatezza di un'archiviazione. Alcuni criticano in modo più specifico l'assenza di una motivazione dettagliata per una tale archiviazione. Altri rilevano l'assenza di qualsiasi informazione da parte della procura in merito al seguito dato al loro ricorso e sostengono di non aver potuto esercitare il diritto di contestare un'archiviazione dinanzi al procuratore generale (o di non aver conosciuto tale diritto).È altresì frequente che la messa in causa della procura sia accessoria di una contestazione principalmente diretta contro un magistrato giudicante (ad esempio un giudice istruttore o un giudice degli affari familiari).
[...] L'eventuale natura quasi giurisdizionale di una decisione di archiviazione senza seguito non costituisce, di per sé, un ostacolo all'ammissibilità di un ricorso finalizzato a un'archiviazione anche se, ovviamente, la CAR competente per i magistrati della procura non può esercitare un controllo sul merito della motivazione della decisione allo stato attuale del principio di opportunità delle azioni penali (oltre che per l'oggetto stesso del procedimento di ricorso dinanzi al CSM).
Estratti della rapporto di attività del CSM per l'anno 2015